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Statuto della "Associazione Isontina degli Artigiani e delle Piccole Imprese della Provincia di Gorizia"

TITOLO I
Costituzione – Sede – Scopi

ART. 1 – E' costituita l'"Associazione Isontina degli Artigiani e delle Piccole Imprese della Provincia di Gorizia", con sede in Gorizia.

ART. 2 – L'Associazione è apolitica e apartitica: l'adesione alla stessa è volontaria.

ART. 3 – L'Associazione può istituire delegazioni e propri uffici in altri Comuni entro ed anche fuori della Provincia di Gorizia. L'Associazione può aderire ad organizzazioni similari a carattere regionale, nazionale ed internazionale; in ambito nazionale l'Associazione aderisce alla Confartigianato.

ART. 4 – L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Amministrazione ed Autorità riconosciuta; in particolare l'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi primari può:

a) svolgere attività di assistenza nei confronti degli associati;
b) rappresentare la categoria, partecipando alla vita politica-amministrativa e culturale del territorio, designando o contribuendo a designare propri rappresentanti negli organismi di cui l'Associazione è chiamata a far parte;
c) curare la costituzione di specifici organismi per erogare prestazioni di servizio in materia economica, societaria, fiscale, di lavoro, amministrativa, previdenziale, finanziaria, assicurativa, ambientale, di formazione e di generale promozione commerciale del settore rappresentato, anche stipulando accordi e contratti sindacali per le categorie;

tali attività potranno essere esercitate anche mediante:

- l'elaborazione dati;
- l'assunzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili e amministrative delle Imprese associate;
- l'assistenza alle Imprese associate in eventuali controversie contro la Pubblica Amministrazione;

d) aderire agli organismi della Confartigianato anche mediante l'assunzione di partecipazioni;
e) favorire la costituzione di consorzi e cooperative, tra gli associati iscritti per i fini connessi al miglioramento dell'attività produttiva delle Imprese;
f) consultare ed informare periodicamente gli associati su ogni materia, anche di natura non sindacale, attraverso propri bollettini.

L'Associazione può compiere ogni atto giuridico sia di carattere privato che pubblico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali.

L'Associazione si impegna altresì a promuovere, nell'ambito della Confartigianato, forme di mutualità reciproca, di coordinamento e di consorzio, finalizzate al miglioramento delle assistenze prestate, alla riduzione dei relativi costi ed al potenziamento della presenza dell'Associazione, sia dentro che fuori i confini del naturale territorio di competenza.

TITOLO II
Soci – Ammissione ed esclusione – Diritti e obblighi

ART. 5 – Possono far parte dell’Associazione, previa domanda, tutti coloro che esercitano, anche in forma societaria, un'attività artigiana, di piccola impresa e altra forma di lavoro produttivo autonomo ed indipendente, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti della Comunità Europea.
Possono essere soci anche le società di capitali, le cooperative ed i consorzi.

ART. 6 – La domanda di ammissione deve indicare la natura dell'attività esercitata dal richiedente, l'indicazione dell'azienda e ogni altra notizia che sarà richiesta a mezzo di un apposito modulo di iscrizione fornito dall'Associazione.
Sulla domanda delibera la Giunta Esecutiva dell'Associazione.
Ogni socio all'atto dell'iscrizione è inserito in una Categoria secondo l'attività e/o mestiere esercitato; le piccole Imprese, se non diversamente stabilito dall'Assemblea Provinciale, saranno inserite nella Categoria che, in relazione all'attività svolta, apparirà più affine.
Contro la deliberazione negativa è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 7 – L'iscrizione all'Associazione comporta l'obbligo per gli associati di osservare il presente Statuto, nonché tutti gli accordi e le disposizioni prese – in base allo Statuto stesso – dai competenti Organi dell'Associazione; inoltre essi non potranno stipulare convenzioni di lavoro con i propri dipendenti se non per il tramite dell'Associazione.
L'iscrizione ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci al corrente coi versamenti dei contributi.

ART. 8 – Per le spese di funzionamento dell'Associazione gli associati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
I contributi saranno versati secondo le modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale stabilirà altresì l'ammontare delle tasse di ammissione e del contributo annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle Società di Capitali, dalle Cooperative, dai Consorzi, piccole Imprese, ecc.
Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

ART. 9 – La qualità di socio si perde:
a) per lo scioglimento dell’Associazione;
b) per dimissioni;
c) per espulsione, deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione, sentito il parere del Comitato Direttivo Provinciale di categoria in caso di danni morali o materiali arrecati alla Associazione, per indegnità morale, per inosservanza delle norme del presente Statuto, per morosità nel pagamento dei contributi per un periodo superiore a sei mesi.
Il socio escluso è comunque obbligato al pagamento dei contributi dell’anno in corso.
Contro la deliberazione della Giunta Esecutiva è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo Provinciale con facoltà di audizione personale.
Contro la deliberazione di Consiglio Direttivo Provinciale è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

TITOLO III
Organizzazione delle Categorie, dei Mandamenti e dei Gruppi

ART. 10 – Categorie.
La Categoria è costituita da tutti i soci che esercitano la medesima attività e, ove costituiti, appartengano allo stesso Mandamento.
La Categoria è costituita nel Mandamento solo se gli Associati di quella particolare attività raggiungono il numero minimo di 6 (sei) associati; in caso contrario essi saranno aggregati in ambito Provinciale alla stessa Categoria, se costituita, o ad altra Categoria affine.
Le Categorie potranno dotarsi di un proprio autonomo regolamento che, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, regolerà il loro funzionamento e la loro attività che sarà comunque in sintonia con gli orientamenti ed ai fini dell'"Associazione Isontina degli Artigiani e delle Piccole Imprese della Provincia di Gorizia".

ART. 11 - Mandamenti
Con lo scopo di favorire la propria diffusione nell'ambito provinciale ed il conseguimento degli scopi statutari, l'Associazione potrà istituire uno o più Mandamenti nel territorio in cui opera; appartengono a quel Mandamento, ove costituito, tutti i delegati delle Categorie presenti e rappresentate in quel territorio; spetta ai rappresentanti di queste categorie il compito di eleggere al loro interno il Presidente mandamentale che avrà il compito di coadiuvare il Presidente dell'Associazione nella rappresentanza della stessa presso tutte le Istituzioni di quel Mandamento; il Presidente mandamentale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

ART. 12 – Gruppi.
All'interno dell'"Associazione Isontina degli Artigiani e delle Piccole Imprese della Provincia di Gorizia" potranno costituirsi dei Gruppi di lavoro dotati di Statuto autonomo; tale Statuto, approvato preventivamente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, regolerà il loro funzionamento e la loro attività che sarà comunque in sintonia e mai in contrasto con gli orientamenti ed i fini dell'Associazione.
I Presidenti dei Gruppi parteciperanno di diritto alle sedute della Giunta Esecutiva dell'Associazione, senza diritto di voto.

ART. 13 – Sono organi della Categoria:
a) il Comitato Direttivo Mandamentale di Categoria;
b) l'Assemblea Provinciale di Categoria;
c) il Capo Categoria Provinciale.

ART. 14 – Comitato Direttivo di Categoria.
Ogni Categoria costituita nel Mandamento elegge ogni quattro anni i membri del Comitato Direttivo Mandamentale di Categoria, in ragione di uno ogni 15 (quindici) soci, o frazione superiore a 5 (cinque).
Per le riunioni, elezioni e deliberazioni valgono le norme stabilite per l'Assemblea Generale dell'Associazione. Il Comitato Direttivo Mandamentale di Categoria dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I rappresentanti dei Comitati direttivi Mandamentali delle categorie costituite nel Mandamento eleggono al loro interno il Presidente mandamentale; spetta al Presidente mandamentale il compito di coadiuvare il Presidente dell'Associazione nella rappresentanza della stessa presso le Istituzioni di quel Mandamento; il Presidente del mandamento dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Spetta inoltre al Comitato Direttivo Mandamentale di Categoria:
a) coadiuvare il Capo Categoria Provinciale nello svolgimento di ogni attività statutaria;
b) esaminare i problemi interessanti le attività della Categoria formulando proposte agli organi dell'Associazione per la soluzione dei problemi stessi;
c) adempiere a tutti i compiti e attribuzioni ad essi demandati dagli organi direttivi dell'Associazione e della propria Assemblea;
d) eleggere ogni quattro anni il Capo Categoria Provinciale.

ART. 15 – Assemblea Provinciale di Categoria.
Tutti i membri dei Comitati Direttivi Mandamentali di Categoria costituiscono l’Assemblea Provinciale di Categoria.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Capo Categoria Provinciale, in periodo anteriore all’Assemblea Generale dell'Associazione.
L'Assemblea Provinciale di Categoria:
a) elegge il proprio rappresentante – Capo Categoria – che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;
b) esamina l'attività svolta dal Capo Categoria Provinciale;
c) delibera su quanto riguarda gli interessi della Categoria.

ART. 16 – Capo Categoria Provinciale.
Il Capo Categoria Provinciale presiede l'Assemblea Provinciale di Categoria e il Comitato Direttivo di Categoria ed adempie a tutti i compiti e attribuzioni demandati dagli organi direttivi dell'Associazione e dalla propria Assemblea Provinciale di Categoria.

ART. 17 – Sono organi centrali dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori;
f) il Collegio dei Probiviri;

ART. 18 – Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i membri dei Comitati Direttivi di Categoria.
All'Assemblea partecipano il Segretario dell'Associazione ed i Revisori dei conti senza diritto di voto.
L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti.
L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con invito da spedire almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione; l'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione precisa degli argomenti da trattare.
In caso di particolare urgenza e gravità è ammessa la convocazione con preavviso ridotto a 5 (cinque) giorni.
L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di partecipanti.
Sono ammesse deleghe in numero non superiore ad una conferita ad altro partecipante, purché rilasciata da delegato in regola con il pagamento dei canoni associativi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti non tenendosi conto degli astenuti e quelle riguardanti la nomina delle cariche sociali saranno prese a votazione segreta. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Le modificazioni del presente Statuto devono essere deliberate col voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei partecipanti.
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato col voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei partecipanti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano o dal suo membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Segretario dell'Associazione funge da Segretario dell'Assemblea.
Il verbale dell'Assemblea viene firmato dal Presidente e dal Segretario; ne viene inviata copia a tutti i componenti dell'Assemblea per eventuali osservazioni e viene approvata nell'Assemblea successiva.

ART. 19 – L'Assemblea ha il compito:
a) di esaminare i problemi di importanza fondamentale interessanti l'artigianato provinciale e l'organizzazione dell'Associazione per stabilire le direttive di massima da tenere presenti nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
b) di discutere ed approvare – non oltre il primo semestre dell'anno – il conto consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso, le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
c) di deliberare sulle modifiche del presente Statuto, con l'approvazione di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti;
d) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e) di nominare i componenti del Collegio Sindacale;
f) di nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.

ART. 20 – Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti Mandamentali eletti ai sensi dell'art.13 e da tutti i Capi Categoria Provinciali, eletti ai sensi dell'art.14.
Esso elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, due Vice Presidenti e quattro membri che formano la Giunta Esecutiva.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta ogni 2 (due) mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
Esso è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione a tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età o dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni del Consiglio, nelle quali siano poste all'ordine del giorno questioni di ordine economico-finanziario dell'Associazione, partecipa il Collegio Sindacale, senza diritto di voto.
Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà dei membri e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, i quali spettano uno per ciascun membro. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Della riunione è redatto, su apposito registro, il relativo verbale, stilato dal Segretario, il quale è firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
I membri del Consiglio che per tre volte consecutive non intervengono alla riunione senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

ART. 21 – Il Consiglio ha il compito:
a) di deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'artigianato provinciale, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
b) di coadiuvare i Comitati Direttivi mandamentali provinciali di Categoria nel loro lavoro al fine di dare indirizzo organico all'azione dell'Associazione;
c) di designare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, ecc., a carattere provinciale, nelle quali essi fossero richiesti;
d) di prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'artigianato provinciale;
e) e di far quant'altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari;
f) di deliberare la costituzione di uffici o delegazioni comunali o mandamentali quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze dell'organizzazione, stabilendo i compiti e le norme per il funzionamento;
g) di provvedere alla nomina del Segretario dell'Associazione, determinandone i poteri, nonché all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente della Associazione stessa;
h) di deliberare sui ricorsi contro la negata accettazione dell'iscrizione all'Associazione e sui ricorsi contro la espulsione dei soci;
i) di amministrare il patrimonio sociale e presentare il bilancio consuntivo;
l) di approvare il bilancio preventivo dell'Associazione;
m) di stabilire le modalità di pagamento del contributo annuale, nonché fissare le quote di ammissione e del contributo annuale delle società di capitali, delle cooperative, consorzi, ecc.;
n) di deliberare l'acquisto, l'alienazione, la locazione di beni immobili, mobili, attrezzature, macchinari, l'accensione di mutui anche con garanzia ipotecaria, il rilascio di garanzie a favore di Istituti di credito nell'interesse di società collegate o controllate e l'espletamento di tutte le inerenti e conseguenti formalità, l'accettazione di donazioni;
o) di convocare l'Assemblea Generale dell'Associazione in via ordinaria e straordinaria.

ART. 22 – Giunta Esecutiva.
Spetta alla Giunta Esecutiva:
a) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
b) dirimere le controversie eventuali tra sindacati o gruppi di mestiere e singoli soci;
c) decidere sulle domande di ammissione e sulla espulsione dei soci, sentito il parere del Comitato Direttivo Provinciale di Categoria;
d) esercitare in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio Direttivo. I provvedimenti presi in questo ultimo caso devono essere portati all'esame del Consiglio Direttivo nella prima riunione, per la ratifica.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza.
Per la validità dei deliberati è necessaria la maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Gruppi che nell'ambito dell'Associazione verranno costituiti ai sensi dell'art.11 del presente Statuto.

ART. 23 – Presidente dell'Associazione.
Il Presidente dell'Associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento del lavoro dell'Associazione.
Il Presidente può delegare a taluni dei componenti il Consiglio in collegio o singolarmente, alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.
In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente impedito, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
E' istituito il titolo di Presidente Onorario dell'"Associazione Isontina degli Artigiani e delle Piccole Imprese della Provincia di Gorizia", che viene conferito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per eccezionali meriti conseguiti al servizio dell'organizzazione.

TITOLO IV
Segretario

ART. 24 – La Direzione degli Uffici dell'Associazione è affidata ad un Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo.
Spetta al Segretario di dare esecuzione, sotto la vigilanza della Giunta Esecutiva od in conformità alle direttive del Presidente, a tutte le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di assistere i vari Comitati di Categoria nella esplicazione delle loro funzioni.
Egli interviene, in veste di Segretario, alle riunioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo, delle Associazioni di Categoria.
Il Segretario è responsabile del buon andamento degli Uffici e della disciplina del personale addetto; provvede alla amministrazione delle entrate e delle spese in relazione alle risultanze del bilancio preventivo; prepara il conto preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

TITOLO V
Collegio dei Revisori

ART. 25 – L'Assemblea in sede di riunione ordinaria nomina all'infuori dei delegati tre Revisori dei conti effettivi i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori nomina tra i suoi membri nella prima seduta il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica finanziaria dell'Associazione e redige la relazione sul conto consuntivo annuale per l'Assemblea.
I Revisori dei conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio senza diritto al voto.

TITOLO VI
Collegio dei Probiviri

ART. 26 – Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Generale e dura in carica quattro anni.
E' composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di età non inferiore a 50 (cinquanta) anni, scelti fra i soci dell'Associazione.
Il Collegio nomina un Presidente.
Il compito del Collegio è di dirimere vertenze fra i soci ed indagare, su richiesta dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva, sull'osservanza del presente Statuto sociale e, in genere, sul comportamento dei soci in quanto tali.
Pronuncia altresì sull'espulsione di soci.

TITOLO VII
Patrimonio

ART. 27 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote corrisposte dagli associati al momento della loro ammissione e da quelle versate annualmente;
b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore della Associazione e dalla eventuale devoluzione di beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa;
d) dai beni immobili, mobili e partecipazioni comunque acquisite dall'Associazione.

ART. 28 – Il patrimonio nel caso di scioglimento dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 – Gli atti per la gestione economico-finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitale sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che per obblighi di legge.

TITOLO VIII
Bilancio

ART. 30 – Ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al 31 (trentuno) dicembre, da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
Il Consiglio Direttivo dovrà presentare così il bilancio preventivo come il conto consuntivo al Collegio dei Revisori dei conti almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO IX
Scioglimento e liquidazione – Norme finali

ART. 31 – In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e detterà le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione, con l'obbligo di devolvere detto patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 32 – Possono essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione tutti gli iscritti all'Associazione, in regola coi canoni sociali.
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo rimborsi spese vive e di rappresentanza.

ART. 33 – I membri del Comitato Direttivo Mandamentale, del Comitato Direttivo Mandamentale di Categoria, del Comitato Direttivo Provinciale di Categoria che per due volte consecutive non intervengono alle sedute, senza preventiva valida giustificazione, saranno considerati decaduti e l'organismo che li ha eletti provvederà a sostituirli con altri suoi rappresentanti.

ART. 34 – Per quanto non è previsto nel seguente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Il Presidente
(Marco Del Neri)

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