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Oggetto: Covid-19 - Decreto Natale

Il DL 172/2020 approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata di venerdì 18 dicembre e pubblicato quella sera stessa in Gazzetta Ufficiale, prevede misure urgenti per le Festività natalizie.
 
In particolare:
- nei giorni festivi e pre-festivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (ovvero i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 ed i giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) l’intero territorio nazionale sarà “zona rossa” e si applicheranno le relative misure;
- nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 l’intero territorio nazionale sarà “zona arancione” e si applicheranno le relative misure.
 
Dal 21 dicembre, come previsto dal DL 158 del 2020 del 2 dicembre, “è vietato nell’ambito del territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”. Sono, quindi, vietati anche gli spostamenti per raggiungere le seconde case fuori regione e gli spostamenti tra regioni sono solo per “comprovate esigenze” di lavoro, necessità e salute.
 
ØNei giorni “zona rossa” (ovvero i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 ed i giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) sono consentiti:
- gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità e quelli per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;
- dalle ore 5.00 alle ore 22.00 la visita ad amici e parenti, una sola volta al giorno e verso una sola abitazione all’interno della propria regione nel limite di 2 persone (esclusi minori di 14 anni e persone con disabilità o non autosufficienti);
- sono chiusi i negozi, i centri estetici, i bar ed i ristoranti.E’ consentito l’asporto fino alle ore 22.00 e le consegne a domicilio senza restrizioni;
- sono aperti i supermercati, i beni alimentari e di prima necessità, le farmacie e parafarmacie, le librerie, le edicole, le tabaccherie, le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri.
 
ØNei giorni “zona arancione” (ovvero 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) sono consentiti:
- gli spostamenti dalle 5.00 alle 22.00 all’interno del proprio Comune o, nel caso di piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di 30 km esclusi i capoluoghi di provincia;
- dalle ore 5.00 alle ore 22.00 la visita ad amici e parenti, una sola volta al giorno e verso una sola abitazione all’interno della propria regione nel limite di 2 persone (esclusi minori di 14 anni e persone con disabilità o non autosufficienti);
- sono chiusi i bar ed i ristoranti. E’ consentito l’asporto fino alle ore 22.00 e le consegne a domicilio senza restrizioni;
- sono aperti i negozi fino alle 21.00.
 
Le violazioni di tali disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.000 euro.
 
L’art. 2 del decreto prevede i ristori per i settori economici interessati dalle misure restrittive con un contributo a fondo perduto di 455 mln. di euro nel 2020 e 190 nel 2021 per quei soggetti che hanno partita IVA attiva prima del 1° dicembre 2020 e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco dell’allegato 1 del decreto.
I codici Ateco interessanti dai ristori sono quelli ascrivibili al codice 56 – Attività di servizi di ristorazione ed in particolare:
- 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione;
- 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.20 – Attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 – Ristorazione ambulante
- 56.21.00 – Catering per eventi, banqueting
- 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale
- 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.
Il contributo a fondo perduto spetta ESCLUSIVAMENTE ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34 del 2020 (cd. DL Rilancio) e che non abbiano restituito il predetto ristoro ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato già erogato il contributo. Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per la conversione in legge – AC 2835 – ed è stato assegnato alle Commissioni riunite Attività Produttive ed Affari Sociali che ne avvieranno l’esame.
 
 
 
Il Segretario Generale                                        Il Presidente
      (dott. Marco Gobbo)                                      (Ariano Medeot)
 
 
 

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