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Green Pass – DPCM su verifica certificazioni verdi e nuova FAQ del Governo

Vi informiamo che è stato emanato un nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, riguardante le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Il Decreto, che sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, interviene in particolare per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati ulteriori strumenti informatici che si affiancano all’app “VerificaC19” e che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio.

 

Tali verifiche potranno avvenire, per quanto riguarda i datori di lavoro privati, attraverso:

·         l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura, mediante l’utilizzo di un software con licenza open source rilasciato dal Ministero della Salute. Tale modalità, pertanto, offre le stesse funzionalità dell’app “VerificaC19”; in caso di utilizzo di tale modalità, il DPCM ribadisce che il trattamento dei dati personali deve limitarsi alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica dei green pass: è quindi vietato conservare il codice a barre (QR code), estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori le informazioni relative al green pass;

·         per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC (ovvero la banca dati del green pass). Tale funzionalità, riservata esclusivamente al personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro, consentirà, previa richiesta di utilizzo, di visualizzare la validità di tutti o parte dei dipendenti attraverso una ricerca dei relativi codici fiscali; nell’ipotesi in cui a seguito dell’utilizzo di tale modalità di controllo l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’app “VerificaC19”.

 

Il provvedimento fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni in merito all’attività di controllo dei green pass e all’individuazione dei soggetti delegati, prevedendo in particolare che:

·         i soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica;

·         l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss. del D.L. n. 52/2021;

·         i soggetti preposti alla verifica sono titolari del trattamento dei dati effettuato tramite interrogazione del portale INPS. Il personale interessato dal processo di verifica è quindi informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

 

In merito, infine, alla generazione del green pass, il decreto prevede che i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde, e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

 

Tali documenti sostitutivi devono attestare una delle condizioni che consentono la generazione del green pass e possono quindi essere utilizzati solo da coloro che hanno i requisiti per ottenere la certificazione verde, ovvero che

·         abbiano effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

·         abbiano completato il ciclo vaccinale;

·         siano risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;

·         siano guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

 

 

Vi segnaliamo, inoltre, che il Governo ha fornito ulteriori indicazioni sul tema dei controlli, sotto forma di FAQ (reperibili all’indirizzo https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui- dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223  che vi invitiamo a consultare.

 

 

 

Documenti allegati