Una realtà
che rappresenta
1.500 aziende
e 26 categorie
nell'ambito produttivo, manifatturiero e dei servizi Confartigianato isontino: una grande risorsa del territorio
una GRANDE SQUADRA

scarica l'ultimo numero di Informaimpresa

Scarica l'ultimo numero per essere sempre aggiornato
Archivio arretrati

Nuovi provvedimenti e ulteriori misure di contenimento da Covid-19

Negli ultimi giorni del 2021 sono stati pubblicati alcuni nuovi provvedimenti in Gazzetta Ufficiale, che prorogano ulteriormente lo stato di emergenza e stabiliscono ulteriori misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 e che elenchiamo di seguito in dettaglio e in ordine cronologico dal meno recente al più recente:

1) Decreto Legge N. 221/21 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 (clicca qui per scaricare il testo del Decreto)

Tale Decreto, oltre a confermare le norme volte a prorogare al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza (già evidenziate nella precedente comunicazione), prevede anche nuove disposizioni per il contenimento del Covid, approvate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre:

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 5 e 8)
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica viene esteso l’obbligo del green pass “rafforzato” (per chi è vaccinato o guarito) a chi accede a determinate attività e servizi:
- musei e mostre;
- piscine, palestre, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Viene prorogato fino al 31 marzo 2022 (rispetto all’attuale scadenza del 15 gennaio 2022), l’obbligo del green pass “rafforzato” anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione, tra cui si ricordano: la ristorazione al chiuso (sia al tavolo sia al banco), l’accesso a cinema, teatri ed eventi sportivi.
Viene, inoltre, prorogato fino al 31 marzo 2022 l’obbligo di possedere il green pass “base” per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
E’ esteso infine l’obbligo di green pass “base” per i corsi di formazione privati svolti in presenza.

Sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento (art. 2)
Vengono prorogate le sanzioni attualmente previste in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, tra cui quelle relative alla limitazione delle attività economiche e degli spostamenti (per le quali è prevista la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000).

Durata dei green pass (art. 3)
A partire dal 1° febbraio 2022, la durata del green pass viene ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

Obbligo di mascherine (art. 4)
Fino al 31 gennaio 2022 viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca, nonché – fino alla cessazione dello stato di emergenza – l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per gli spettacoli al chiuso o all’aperto in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per gli eventi sportivi. Nei suddetti luoghi è, inoltre, vietato consumare cibi e bevande al chiuso.
L’obbligo di indossare la mascherina FFP2 viene introdotto anche per accedere ai mezzi di trasporto (elencati dall’art. 9-quater del DL n. 52/01) tra cui gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Feste all’aperto, eventi e discoteche (art. 6)
Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati o sospesi:
- feste, eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza (art. 16, all. A nn. 4 e 16)
Vengono prorogate al 31 marzo 2022 alcune disposizioni tra le quali:
- la possibilità anche per le associazioni private anche non riconosciute, le fondazioni e le società di svolgere le sedute in videoconferenza (art. 73, DL 18/20);
- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali e di comunicare in via telematica i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (art. 90, commi 3 e 4, DL 34/20).

Proroga per i lavoratori fragili (art. 17)
Viene prorogata non oltre il 28 febbraio 2022 la previsione che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (art. 26, comma 2-bis, DL 18/20); vengono, inoltre, prorogate al 31 marzo le disposizioni in materia di congedi parentali in caso di figli inferiori ai 14 anni (art. 9, DL 146/21).


2) Decreto Legge N. 229/21 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (clicca qui per scaricare il testo del Decreto)

Da tele Decreto emerge che per ora non è stata prevista l’estensione del green pass rafforzato ai lavoratori del settore pubblico e privato.

Il green pass rafforzato viene, invece, esteso – a partire dal 10 gennaio 2022 –
alle seguenti attività:
- servizi di ristorazione all’aperto;
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il green pass rafforzato sarà necessario per accedere anche ai mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, compresi gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

Il Decreto, inoltre, introduce nuove norme relative alla quarantena: quest’ultima non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della terza dose.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, i suddetti soggetti sono obbligati ad indossare mascherine tipo FFP2 e ad effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con un positivo.
Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati: in tale ultimo caso la trasmissione all’ASL del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.


In materia di sanzioni:

a) vengono estese le sanzioni già previste per le violazioni delle disposizioni per il contenimento del Covid (in primis la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro) anche ai nuovi obblighi previsti per la quarantena e per l’utilizzo del green pass “rafforzato” per accedere a mezzi di trasporto, alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi e feste;

b) i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sottoposte ai nuovi obblighi di green pass “rafforzato” sopra descritti (oltre a quelli di teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati, locali di ristorazione, musei e mostre, piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) sono tenuti a verificare che l’accesso dei clienti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per la propria attività (obbligo di green pass “rafforzato” e, ove previsto, di mascherine FFP2);

b) alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ad alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati e locali di ristorazione si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni;

Viene previsto il contenimento dei prezzi delle mascherine FFP2.

In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di livello agonistico è consentito solo ai possessori di green pass “rafforzato” e la capienza massima consentita è fissata al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per quelli al chiuso.

Come è noto, il Governo si appresta a considerare l’estensione del green pass “rafforzato” anche per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati: la decisione a riguardo è attesa per il prossimo Consiglio dei Ministri.

Ci riserviamo come sempre di darvi puntuali aggiornamenti in caso di novità rilevanti.

 

Documenti allegati