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Sicurezza sul lavoro: D.V.R.

Supporto alle imprese per il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolar modo le aziende devono predisporre il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi).
 
I soggetti obbligati sono i datori di lavoro, intesi e definiti come i soggetti titolari del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque i soggetti che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, hanno la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercitano i poteri decisionali e di spesa.
Il D.V.R. previsto dal Decreto 81/2008 e s.m.i. è uno dei principi cardine attorno al quale ruota il modello di prevenzione proposto dalla normativa - c.d. “Testo Unico”- in materia di sicurezza sul lavoro: era già previsto come obbligo dal Decreto Legislativo 626/1994, ma il Testo Unico l’ha notevolmente rafforzato, identificandolo come uno dei pochi obblighi non delegabili dal datore di lavoro e considerando molto gravi le violazioni legate alla mancata redazione dello stesso, allargando esplicitamente l’ambito della valutazione anche a “rischi particolari”, comprendendo quelli collegati allo stress da lavoro ed ampliando la casistica delle situazioni in cui è obbligatorio riconsiderare la valutazione.
 
La valutazione dei rischi deve essere effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con l’R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e con il medico competente (in caso sia obbligatorio il controllo sanitario), previa consultazione del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Va effettuata in tutti i casi in cui l’azienda assuma uno o più lavoratori e va aggiornata:
- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
 
La valutazione dei rischi viene effettuata elaborando un vero e proprio documento, che avrà data certa, e che dovrà essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce.
Considerato il recente incremento nei controlli da parte degli organi ispettivi, invitiamo le aziende che non avessero ancora adempiuto a tale obbligo a contattare quanto prima possibile l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Gorizia per una consulenza approfondita (rif. Michele Feresin – tel. 0481.82100 – int. 580).