La Finanziaria 2013 (L.228 del 24/12/2012) contiene le seguenti disposizioni, in vigore dall’1/1/2013 dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione.
Contenuto della fattura
Viene ampliato il contenuto essenziale della fattura dato che tra gli elementi obbligatori è stato aggiunto il numero di partita IVA del cliente (acquirente/committente), il numero di identificazione IVA del cliente UE (per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti UE titolari di partita iva), oppure il codice fiscale del cliente per le operazioni verso privati.
Viene prevista un’indicazione standardizzata delle cause di mancata applicazione dell’iva attraverso le seguenti annotazioni da riportare nella fattura, annotazioni che è opportuno siano comunque seguite dall’indicazione della norma di riferimento nazionale:
Viene infine prevista l’emissione di una “fattura semplificata”, per le operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e per le note di variazione.
Numerazione delle fatture
Viene previsto che non sia più necessario azzerare la numerazione all’inizio di ciascun anno solare anche se, come è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1 del 10/1/2013, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, ritenendo ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 ecc… oppure Fatt. n. 1/2013, Fatt. n. 2/2013 ecc.. oppure Fatt. n. 2013/1, Fatt. n. 2013/2).
Estensione dell’obbligo di fatturazione
Viene esteso l’obbligo di fatturazione a tutte le operazioni che non sono soggette ad iva per mancanza del requisito della territorialità (su tali fatture va riportata l’annotazione “inversione contabile” se riguardano operazioni rilevanti ai fini iva in altri Stati UE, oppure l’annotazione “operazione non soggetta” se riguardano operazioni che si considerano effettuate fuori dalla UE). Tale modifica comporterà un aumento del volume d’affari ai fini iva per i soggetti che operano all’estero o con l’estero effettuando tali operazioni.
Fattura elettronica
Viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale “la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”, il cui utilizzo è subordinato al consenso del destinatario.
Termine per la fatturazione dei servizi
Oltre che per le cessioni di beni con consegna o spedizione risultante da documento di trasporto o da altro documento analogo, viene estesa anche alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, la possibilità di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (ferme restando le consuete regole relative al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate).
Termine per la fatturazione dei servizi generici nelle operazioni con soggetti passivi esteri
Viene previsto che la fattura sia emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (data di ultimazione o data di maturazione dei corrispettivi - e comunque al termine di ciascun anno solare - per le prestazioni periodiche o continuative, oppure se precedente data del pagamento) dell’operazione per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972 e per le stesse prestazioni di servizi generiche rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dalla UE.
Operazioni con soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE
Viene previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione all’acquirente o a terzi per suo conto (tranne che in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori). Tale momento di effettuazione dell’operazione può essere anticipato con l’emissione della fattura (in tal caso l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura) mentre non assume più rilevanza il pagamento di tutto o parte del corrispettivo.
Per le cessioni / acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuato nell’arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.
La consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE, già prevista per gli acquisti di beni intraUE e per gli acquisti di servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 diviene obbligatoria (al posto dell’autofattura) relativamente a tutti gli acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati UE. Le fatture così integrate vanno annotate distintamente nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento con riferimento al mese precedente e nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’IVA a credito. In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l’acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un’apposita autofattura.
Viene previsto che le fatture relative alle cessioni intraUE siano emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e annotate nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.