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Nuovo lavoro a progetto, chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro fornisce gli attesi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Riforma Lavoro per i contratti di lavoro a progetto, fissando specifici requisiti che devono essere rispettati.
Nella circolare ministeriale sono indicate a titolo esemplificativo alcune attività/mansioni che per il Ministero non sono inquadrabili con un contratto di lavoro a progetto, riportate nella tabella a fondo pagina, quali gli autisti, i manutentori, gli operai edili, i magazzinieri, gli addetti alle vendite, ecc.

Le novità introdotte dalla legge Fornero trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione a progetto stipulati successivamente al 18 luglio 2012. 

Si riportano i requisiti che deve avere un contratto di lavoro a progetto:

  1. il progetto: il Ministero individua nel progetto l’unico ed indispensabile requisito cui ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti successivamente al 18 luglio 2012.
    Il contratto deve essere riconducibile ad uno o a più progetti specifici, determinati dal committente, e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere collegato ad un determinato risultato finale.
     
  2. il risultato finale: il risultato deve essere descritto esplicitamente (e non soltanto “indicato”) al fine d'individuare un obiettivo effettivamente verificabile, e, pertanto, deve essere idoneo a realizzare un determinato e circoscritto interesse del committente (ad esempio lo sviluppo di uno specifico software e non la semplice gestione dello stesso).
    Oggi risulta “imprescindibile l’individuazione di un risultato finale che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente”.
     
  3. non coincidenza con l’oggetto sociale del committente: il progetto deve distinguersi dall’attività esercitata dall’impresa, concretandosi in uno specifico obiettivo o attività che si affianchi a quella principale
    Pur potendo rientrare “nel ciclo produttivo dell’impresa, il progetto deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti ed obiettivi (ad esempio, nell’ambito di un’azienda di software, creazione di un programma informatico con particolari caratteristiche). 
    viceversa, se il progetto consiste in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente (ad esempio, creazione di software per la clientela) “non sembra possibile coglierne la genuinità”.
     
  4. non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi: sono compiti meramente esecutivi quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito dal committente, senza alcun margine di autonomia o di discrezionalità da parte del collaboratore nello svolgimento degli stessi; sono compiti meramente ripetitivi quelle attività elementari tali da non richiedere, per loro natura o per il contenuto delle mansioni, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente.
    È, quindi, possibile riconoscere una collaborazione genuina “solo nella misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati”. 
    I compiti esecutivi o ripetitivi potranno essere individuati nello specifico dalla contrattazione collettiva.
     
  5. il compenso: in merito al compenso del collaboratore, la circolare chiarisce che non dovrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ogni settore di attività, con riferimento “ai minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati” individuati dalla contrattazione collettiva. In assenza di una specifica contrattazione, sarà il committente a dover garantire che il compenso erogato non sia inferiore ai minimi applicabili alle figure professionali operanti in settori affini a quello del collaboratore, intendendo per “retribuzioni minime” i minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non, invece, il complessivo delle voci retributive eventualmente previste dai contratti stessi.


L’elenco delle attività “elementari/ripetitive” non riconducibili ad un progetto.
La circolare prevede un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto per le quali “il personale ispettivo procederà a ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere”.

  • autisti e autotrasportatori
  • muratori e qualifiche operaie dell''edilizia
  • addetti alle pulizie
  • manutentori
  • baristi e camerieri
  • commessi e addetti alle vendite
  • estetiste e parrucchieri
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti
  • magazzinieri
  • addetti alla somministrazione di cibi o bevande
  • letturisti di contatori
  • addetti alle agenzie ippiche
  • custodi e portieri
  • prestatori di manodopera nel settore agricolo
  • piloti e assistenti di volo
  • prestazioni rese nell''ambito di call center per servizi cosiddetti in bound
  • facchini
  • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
  • istruttori di autoscuola   


Quali sono i profili sanzionatori.
La mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato; il progetto è considerato “assente” anche quando questo è carente dei requisiti previsti dalla norma:

  • collegamento ad un determinato risultato finale
  • autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente
  • non coincidenza con l’oggetto sociale del committente
  • svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi

Si sottolinea che il collaboratore può svolgere le medesime attività dei lavoratori dipendenti del committente, purché le svolga con modalità organizzative radicalmente diverse.
Di contro, anche qualora il collaboratore svolga attività "diverse" ma con le medesime modalità caratterizzanti la prestazione resa da lavoratori dipendenti della stessa impresa (ad es. rispetto di un orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo ecc.), la presunzione di subordinazione trova ovviamente applicazione.

Non ricadono nell’ambito della presunzione relativa di subordinazione le prestazioni di elevata professionalità, che potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva. 

(Fonti: circolare Ministero del Lavoro n. 29 dell’11 dicembre 2012)