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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità negli appalti e subappalti

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina della responsabilità negli appalti e subappalti prevista nell’art.13-ter del DL 83/2012 (argomento già trattato sul n.14/2012 di Informimpresa). Si ricorda che tale disciplina prevede che in caso di subappalto l’appaltatore e il subappaltatore  sono responsabili in solido, nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore, per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e  all''iva dovute dal subappaltatore  per le prestazioni relative al rapporto di subappalto.

L’appaltatore, per evitare tale responsabilità solidale, prima di pagare il subappaltatore deve verificare il corretto adempimento dei suddetti versamenti fiscali già scaduti  da parte del subappaltatore, potendo sospendere il pagamento del subappaltatore fino all’esibizione della documentazione che provi la corretta esecuzione dei suddetti  obblighi fiscali.

Il committente, prima di pagare l’appaltatore deve richiedere a quest’ultimo  l’esibizione della documentazione attestante che i predetti adempimenti, scaduti alla data del versamento dei corrispettivi pattuiti, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori,  potendo sospendere il pagamento fino all’esibizione della documentazione che provi la corretta esecuzione dei suddetti  obblighi fiscali. Il committente che viola tale previsione è punito con una sanzione da 5.000 a 200.000 euro, se i suddetti versamenti fiscali  non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore o dal subappaltatore.

Con la circolare 2 del 1/3/2013 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • la sanzione da 5.000 a 200.000 euro prevista a carico del committente che   paga l’appaltatore in assenza della documentazione attestante il corretto adempimento da parte dell’appaltatore e    dei subappaltatori dei versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento, è applicabile solo se  tali versamenti non sono stati eseguiti;
  • la disciplina si applica in presenza di contratti di appalto e subappalto a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e quindi non solo nel settore edile,  e si applica sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore esegua direttamente l’opera o il servizio affidatogli dal committente;
  • la disciplina non si applica in caso di:
    • appalto di fornitura dei beni (la norma  richiama solo l’appalto di opere o servizi);
    • contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile (ad esempio  la disciplina in commento non si applica quando l’opera o il servizio sia eseguito dallo stesso titolare di un’impresa individuale senza dipendenti);
    • contratto di trasporto disciplinato dagli articoli 1678 e seguenti del codice civile;
    • contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 192/1998;
    • prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile;
  • la disciplina in commento  riguarda i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, ma poiché l’eventuale rinnovo del contratto equivale ad una nuova stipula,  la disciplina  si applica, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati dal 12 agosto 2012;
  • la disciplina riguarda i contratti conclusi  dalle parti nell’esercizio di attività rilevanti ai fini IVA  e in ogni caso i contratti stipulati da società di capitali, enti pubblici ed enti privati, società non residenti, Stato ed enti locali, mentre dalla stessa sono  esclusi i contratti con  le stazioni appaltanti di lavori pubblici di cui all’art.3, comma 33 del D.Lgs. 163/2006, con i privati e con i condomini;
  • in caso di più contratti d’appalto tra le stesse parti, la certificazione (o autocertificazione) della  regolarità dei versamenti fiscali relativi ai  contratti, può essere rilasciata in modo unitario e  può essere fornita con cadenza periodica dichiarando la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti alla data del pagamento che  non siano già stati oggetto di precedente attestazione;
  • per i pagamenti con bonifico bancario o con altri strumenti che non consentono al  beneficiario l’immediata disponibilità della somma, occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria, mentre non assume rilievo il momento dell’accreditamento delle somme;
  • in caso di cessione del proprio credito a terzi da parte dell’appaltatore o del subappaltatore  la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito ceduto va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) comunica la cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).