Con questa nota tecnica desideriamo sottolineare, a tutti inostri Associati, gli effetti derivanti dall’applicazione del D.P.R. 462/01 che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di richiedere la verifica periodica dell’impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche all’Azienda Sanitaria territorialmente competente o ad organismi abilitati individuati dal Ministero delle Attività Produttive.
Nei luoghi con pericolo di esplosione (D.M. 22/12/1958) va richiesta la verifica periodica dell’intero impianto elettrico.
Frequenza delle verifiche di legge
La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.
Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:
- due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio (quest’ultime sono generalmente le aziende sottoposte all’obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi)
- cinque anni negli altri casi.
Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni.
Situazione preesistente (prima del D.P.R. 462/01)
Fino al 23 gennaio 2002 le verifiche periodiche erano affidate alle A.S.S./ARPA, che in carenza di personale verificavano pochi impianti.
Il datore di lavoro si limitava a denunciare e richiedere le verifiche (presentando i modelli A, B e C all’ISPESL per il primo impianto e una richiesta formale di verifica periodica alla A.S.S./ARPA territorialmente competente), senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano né l’omologazione, né le verifiche periodiche dell’impianto.
Situazione attuale (dopo il D.P.R. 462/01)
In base al D.P.R. 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla A.S.S./ARPA) da Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.
La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente:
prima: il datore di lavoro aveva soltanto l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche, ed in caso di mancato intervento da parte degli Enti preposti non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale di A.S.S./ARPA);
ora: il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad uno degli Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive (o all’A.S.S./ARPA).
In caso di mancata verifica degli impianti da parte degli Enti A.S.S./ARPA, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica può rivolgersi eventualmente a uno degli Organismi individuati.
Impianti esistenti
Il D.P.R. 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti.
In particolare, per gli impianti già denunciati all’ISPESL (mediante i modelli A, B, C) bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell’ultima verifica dell’A.S.S./ARPA).