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DPCM 22 marzo 2020 - ulteriori disposizioni del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6

E’ stato pubblicato stanotte, in un’edizione speciale della Gazzetta Ufficiale, il DPCM del 22 marzo che limita ulteriormente le attività delle imprese.
La genesi travagliata di questo DPCM – che ha fatto seguito alle ordinanze più restrittive emanate dalle Regioni Lombardia e Piemonte nella giornata di sabato 21 marzo – ha visto la Confederazione partecipare al confronto con il Governo nel pomeriggio di sabato 21 marzo.
Il Presidente del Consiglio, infatti, nel tardo pomeriggio del 21 marzo ha convocato in video conferenza le Organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali per valutare la possibilità di ulteriori restrizioni alle attività produttive in considerazione del peggioramento della diffusione del contagio.
Il decreto – che si applica a partire da oggi 23 marzo fino al 3 aprile 2020 e proroga anche le misure finora vigenti i cui termini di efficacia erano per il 25 marzo – ha avuto una gestazione di 24 ore e restringe ulteriormente la possibilità di svolgere una serie di attività. In particolare si prevede:
- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’allegato 1. Si fa presente che il nuovo DPCM individua in modo puntuale i Codici Ateco ai quali è consentita la continuazione dell’attività con la specifica contenuta nella lett. d) dell’art. 1. In particolare sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività qualora ritiene la non sussistenza di queste condizioni;
- relativamente all’elenco si segnala che alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro, poiché deve ritenersi che laddove il provvedimento abbia voluto individuare specifiche attività ha puntualmente riportato il codice specifico;
- le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM dell’11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile; all’utilizzo di congedi e ferie retribuite per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; all’assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio anche con l’adozione, laddove necessario, di strumenti di protezione individuale; operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le attività commerciali vale quanto stabilito dal citato DPCM dell’11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto;
- per quanto riguarda cantieri e lavori edili, queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese. Riteniamo tuttavia che per singole fattispecie legate a esigenze di pubblica utilità, dette attività possano operare previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, applicando estensivamente quanto disposto dalla lettera d) del DPCM in oggetto.
Tra le attività sempre consentite si segnala quella di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché dei prodotti agricoli e alimentari. Le imprese le cui attività non sono sospese devono, ovviamente, seguire il Protocollo relativo alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Fino al 25 marzo è consentito, alle imprese che finora potevano lavorare e devono sospendere l’attività, completare l’attività necessaria alla sospensione, compresa la consegna della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.
L’elenco dei codici individuati nell’allegato 1 al DPCM può essere modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto potrebbe dare adito a interpretazioni e per questa ragione sin dalle prossime ore sul sito di Confartigianato Nazionale sarà predisposta una sezione dedicata alle FAQ più immediate (della quale vi daremo contezza appena attiva), nonché ad approfondimenti su quali delle nostre attività potranno essere assimilate a quelle alle quali è consentito di proseguire le attività.
Sempre nella giornata di ieri, infine, è stato emanato un decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno che vieta lo spostamento al di fuori del Comune in cui ci si trova se non per comprovate:
- esigenze lavorative;
- esigenze di assoluta urgenza;
- motivi di salute.
 
 
  Il Segretario Generale                                  Il Presidente
     (dott. Marco Gobbo)                                (Ariano Medeot)
 
 
 
 

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