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CORONAVIRUS: DPCM 07.09.2020 - Proroga misure contenimento Covid-19 + Ordinanza N. 28 F.V.G.

Lo scorso 7 settembre, il Governo ha approvato un nuovo DPCM volto a prorogare fino al 7 ottobre le misure di contenimento del Coronavirus.
 
Vengono, in particolare, prorogate le misure generali previste dal DPCM del 7 agosto e le ordinanze del Ministro della salute del 12 e del 16 agosto 2020 relative – tra l’altro – all’ingresso delle persone nel territorio italiano e all’obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto nelle ore serali e notturne.
 
Per effetto di tale proroga, continueranno ad applicarsi, su tutto il territorio nazionale, le misure già contenute nei citati provvedimenti, con alcune novità per quanto riguarda, in primo luogo, le imprese di trasporto persone.
 
In particolare, per il trasporto pubblico (All. n. 15 del decreto), nella sezione “Servizi di trasporto non di linea” è aggiunta la specificazione secondo cui i limiti già previsti per questa tipologia di trasporto (divieto di occupare il posto vicino al conducente; divieto di trasportare più di due passeggeri sui sedili posteriori delle vetture ordinarie; divieto, per i mezzi con sei o più passeggeri, di trasportare più di due passeggeri per ogni fila di sedili) non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. A tal riguardo si prevede che, nell’eventuale fase di accertamento della violazione del distanziamento interpersonale, potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità.
 
Per il trasporto scolastico dedicato (All. n. 16 del decreto) la novità di maggior rilievo consiste nell’eliminazione del richiamo alla distanza interpersonale di un metro all’interno dei mezzi di trasporto, consentendo ora – pur a determinate condizioni – un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione.
 
Altre novità riguardano le c.d. “misure di sistema”, ovvero quelle di carattere generale valide per tutte le tipologie di trasporto e che – stante la poca chiarezza del testo – potrebbero creare alcune difficoltà interpretative e organizzative alle imprese del trasporto persone e su cui chiederemo urgentemente un chiarimento agli organi competenti. Tra queste si richiamano:
- la comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli a informazione mobile, delle necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto;
- l’installazione di dispenser per soluzioni idroalcoliche sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale.
L’installazione potrà avvenire anche in modo graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli utenti;
- la comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, da parte delle aziende di gestione del servizio, delle corrette modalità di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.
 
Positivo è, invece, il richiamo alla possibilità di implementare i servizi di trasporto sulla base del DL “Rilancio” (art. 200, co. 6-bis), ove si prevede che possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi.
 
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico dei fondi pubblici. In tale contesto, secondo quanto contenuto nell’allegato n. 15 del decreto, il Governo provvederà a stanziare, nella Legge di bilancio 2021, 200 milioni di euro per le Regioni e 150 milioni di euro per le Province e i Comuni.
 
Inoltre, a seguito di apposita modifica normativa, potranno essere utilizzate per i servizi aggiuntivi le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico e degli enti locali per la riduzione delle entrate.
 
Infine, in via generale, viene introdotto un ulteriore allentamento delle misure di contenimento a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero. Si prevede, infatti, che tali misure non operano in caso di ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale. Tale esclusione opera previa autorizzazione del Ministero della salute e con l’obbligo di presentare l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico.

 

Il Segretario Generale                                                  Il Presidente

     (dott. Marco Gobbo)                                                 (Ariano Medeot)

 

 

 

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