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COVID-19 - Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2021

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 1 del 2021, volto a regolare ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in particolare gli spostamenti all’interno del territorio nazionale nei giorni tra il 7 e il 15 gennaio 2021.
 
In dettaglio, nel periodo individuato continuerà ad essere vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, mentre non sarà possibile recarsi verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
 
Inoltre, nei giorni 9 e 10 gennaio l’intero territorio nazionale sarà zona “arancione– ad eccezione delle Regioni che saranno definite zone “rosse” – e pertanto si applicheranno le misure di divieto di spostamento al di fuori del proprio Comune e le altre misure previste dall’art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020; per questi giorni è confermata la c.d. deroga per i "piccoli Comuni", ovvero saranno consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
 
Nelle “zone rosse” – che saranno identificate in base all’andamento epidemiologico presumibilmente nella giornata dell’8 gennaio - fino al 15 gennaio sarà comunque consentito lo spostamento, all’interno del proprio Comune, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone (oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi); anche in questo caso vale la deroga per i “piccoli Comuni” (possibilità di spostamento dai Comuni con meno di 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 km con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia).
 
Resta ferma, tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 (che ha efficacia fino al 15 gennaio) e dalle successive ordinanze.
 
L’art. 2 del decreto, inoltre, individua nuovi criteri per l’assegnazione delle zone arancioni e rosse che dovranno essere individuate, in base dell’andamento epidemiologico, dal Ministero della Salute in base al monitoraggio che dovrebbe essere reso noto venerdì 8 gennaio.
 
Sono, infatti, scadute le precedenti ordinanze del Ministero che individuavano le regioni arancioni e rosse e pertanto, in assenza di nuove ordinanze, dal 7 gennaio tutte le regioni risulteranno in zona gialla – seppur definita “rafforzata” dal divieto di spostamento tra regioni - (ad eccezione dei giorni 9 e 10 gennaio che, come sopra riportato, il decreto-legge stabilisce come “arancioni” per l’intero Paese con le eventuali eccezioni per le zone rosse).
 
Le disposizioni previste dal Decreto sono applicabili dal 7 al 15 gennaio.
 
 
 

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