Una realtà
che rappresenta
1.500 aziende
e 26 categorie
nell'ambito produttivo, manifatturiero e dei servizi Confartigianato isontino: una grande risorsa del territorio
una GRANDE SQUADRA

scarica l'ultimo numero di Informaimpresa

Scarica l'ultimo numero per essere sempre aggiornato
Archivio arretrati

Novità in tema di fatturazione

 

La Finanziaria 2013 (L.228 del 24/12/2012) contiene  le seguenti disposizioni, in vigore  dall’1/1/2013 dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione.

Contenuto della fattura
Viene ampliato il contenuto essenziale della fattura dato che tra gli elementi obbligatori è stato aggiunto il numero di partita IVA del cliente (acquirente/committente), il numero di identificazione IVA del cliente UE (per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti UE titolari di partita iva), oppure il codice fiscale del cliente per le operazioni verso  privati.
Viene prevista un’indicazione standardizzata delle cause di mancata applicazione dell’iva attraverso le seguenti annotazioni da riportare nella fattura, annotazioni  che è opportuno  siano comunque seguite dall’indicazione della norma di riferimento nazionale:

  • operazione non soggetta, per cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro UE e per cessioni relative a beni in transito o depositati  in  luoghi  sottoposti  a  vigilanza  doganale  escluse  dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7-bis, co. 1, del DPR 633/1972;
  • operazione non imponibile, per  cessioni intracomunitarie (art.41 del DL331/1993),  per  esportazioni e operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti fuori del territorio UE (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, del DPR 633/1972);
  • operazione  esente,  per le operazioni  di  cui  all’art.  10  del  DPR 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione;
  • regime del margine - beni usati, regime del margine – oggetti d’arte, regime del margine - oggetti di antiquariato o collezione, a seconda dei casi di cui al DL 41/1995;
  • regime  del  margine - agenzie  di  viaggio,  per  le  operazioni  soggette  alla disciplina di cui all’art. 74-ter del DPR 633/1972.
  • inversione contabile per le operazioni nei confronti di soggetti passivi UE debitori d’imposta,  per le operazioni soggette al reverse charge interno  ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72 e per le cessioni di rottami ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72;
  • autofatturazione per l’emissione di autofattura per obbligo proprio ai sensi dell’art. 21 comma 6-ter DPR 633/72.

Viene infine prevista l’emissione di  una “fattura semplificata”, per le operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e per le  note di variazione.

Numerazione delle fatture
Viene previsto che non sia più necessario azzerare la numerazione all’inizio di ciascun anno solare anche se, come è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1 del 10/1/2013, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, ritenendo ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 ecc… oppure  Fatt. n. 1/2013, Fatt. n. 2/2013 ecc.. oppure Fatt. n. 2013/1, Fatt. n. 2013/2).

Estensione dell’obbligo di fatturazione
Viene esteso l’obbligo di fatturazione a tutte le operazioni che non sono soggette ad iva per mancanza del requisito della territorialità (su tali fatture va riportata  l’annotazione “inversione contabile” se riguardano  operazioni rilevanti ai fini iva in altri Stati UE, oppure l’annotazione “operazione non soggetta” se riguardano operazioni che si considerano effettuate fuori dalla UE). Tale modifica comporterà un aumento del volume d’affari ai fini iva per i soggetti che operano all’estero o con l’estero effettuando tali operazioni.

Fattura elettronica
Viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale “la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”, il cui utilizzo è subordinato al consenso  del destinatario.

Termine per la fatturazione dei servizi
Oltre che per le cessioni di beni  con  consegna o spedizione risultante da documento di trasporto o da altro documento analogo, viene estesa anche alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, la possibilità di  emettere  una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (ferme restando le consuete regole relative al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate).

Termine per la fatturazione dei servizi generici nelle operazioni con soggetti passivi esteri 
Viene previsto che la fattura sia  emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (data di ultimazione o data di maturazione dei corrispettivi - e comunque al termine di ciascun anno solare - per le prestazioni periodiche o continuative, oppure se precedente data del pagamento) dell’operazione per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE  non soggette ad IVA  ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972  e per le stesse  prestazioni di servizi  generiche rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dalla UE.

Operazioni con soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE 
Viene previsto che le cessioni e gli  acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione all’acquirente o a terzi per suo conto (tranne che in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori). Tale momento di effettuazione dell’operazione può essere anticipato con l’emissione della fattura (in tal caso l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura) mentre non assume più rilevanza il pagamento di tutto o parte del corrispettivo. 
Per le cessioni / acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuato nell’arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.
La consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE, già prevista per gli acquisti di beni intraUE e per gli acquisti di servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 diviene obbligatoria (al posto dell’autofattura) relativamente a tutti gli acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati UE. Le fatture così integrate vanno annotate distintamente nel registro delle fatture emesse o dei  corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento con riferimento al mese precedente e   nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’IVA a credito. In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l’acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un’apposita autofattura. 
Viene previsto che le fatture relative alle cessioni intraUE siano emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e  annotate nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.