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Ammortizzatori Sociali per il 2013

La riforma del lavoro ha modificato la disciplina degli ammortizzatori sociali:

  • i nuovi “Fondi di Solidarietà Bilaterali” interverranno in favore dei lavoratori dipendenti sospesi per mancanza di lavoro occupati nelle imprese escluse dall’ambito di applicazione della Cassa Integrazione
  • la loro realizzazione dovrà avvenire attraverso specifici accordi tra le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali.

L’Ebiart - Ente Bilaterale Artigianato FVG – ha fornito le proprie indicazioni in merito all’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga a valere per l’anno 2013, e comunica che “per le imprese artigiane è prevista la prosecuzione dell’esperienza dell’Ente Bilaterale” ed “in attesa dell’Istituzione dei nuovi fondi di Solidarietà Bilaterale  nella nostra regione è possibile reiterare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga. Quindi, a decorrere dall’1.1.2013 è prevista la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga a seguito della sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell’orario di lavoro verticale ed orizzontale per i dipendenti di datori di lavoro che non possono beneficiare degli ordinari strumenti di integrazione salariale, ivi comprese le imprese artigiane. Le imprese artigiane iscritte all’EBIART (aderenti al sistema della bilateralità nell’artigianato) sono tenute a stipulare gli accordi presso la competente sede territoriale (Bacino) dell’ente bilaterale”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori potranno accedere direttamente ai trattamenti di CIG in deroga, ferma restando la possibilità di utilizzare, successivamente, gli strumenti messi a disposizione dalla legge Fornero non appena saranno definiti da un Accordo nazionale di carattere interconfederale sottoscritto dalle Confederazioni dell’Artigianato e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Intesa regionale per CIG e mobilità in deroga:
Con la firma dell’intesa regionale del 21 dicembre 2013, la Regione ha dato avvio alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione guadagni e mobilità) in favore dei lavoratori delle imprese in crisi occupazionale per il periodo dall’1.01.2013 al 31.12.2013.

CIG – Cassa Integrazione Guadagni in deroga:
Si segnalano i punti più rilevanti:

  • le ore di cassa integrazione guadagni in deroga sono 1.038 per lavoratore a tempo pieno e 699 per lavoratore a tempo parziale con orario sino 20 ore settimanali;
  • possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga, per periodi anche non continuativi di sospensione o di riduzione di orario verticale od orizzontale, i lavoratori subordinati che abbiano conseguito un’anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento;
  • ciascun datore di lavoro può sottoscrivere un numero massimo di 8 accordi della durata massima di mesi 3 ciascuno;
  • con riferimento a ciascun lavoratore, la sospensione o la riduzione oraria disposta da ciascun accordo deve avere una durata complessiva minima di 8 ore (4 in caso di lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali) delle quali qualora risultino interessate più giornate lavorative, almeno 4 ore non frazionabili per ciascuna giornata lavorativa (almeno 2 ore non frazionabili in caso di lavoratori a tempo parziale fino 20 ore lavorative settimanali);
  • le imprese artigiane iscritte all’EBIART stipulano gli accordi di cui sopra presso la competente sede territoriale dell’Ente Bilaterale.

Importante novità è rappresentata dal fatto che dal 2013 i lavoratori interessati alla CIG in deroga non dovranno più frequentare i corsi di formazione così come erano finanziati dal Fondo Sociale Europeo, sono quindi abrogati anche tutti gli obblighi formativi, compresa l’iscrizione del lavoratore agli enti formativi entro 3 giorni dalla data di inizio della CIG in deroga.

Trattamento di mobilità in deroga:
Possono beneficiare del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori:

  1. residenti e/o domiciliati in Friuli Venezia Giulia che nel periodo dall’1.1.2013 al 31.12.2013 abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa a condizione che:
    1. siano esclusi dal diritto alla percezione dell’indennità di mobilità, delle indennità di disoccupazione (ASPI e MiniASPI) o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione;
    2. abbiano presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale di sono dimessi un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni;
    3. con riferimento al medesimo evento, non abbiano già fatto richiesta di analogo trattamento ad altra Regione.
  2. Il trattamento di cui sopra può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi:
    1. lavoratori con contratto a tempo determinato;
    2. apprendisti, anche nell’ipotesi di recesso del datore di lavoro successivo al superamento del periodo di apprendistato, purché il recesso sia connesso ad un giustificato motivo oggettivo di cui al punto 1.;
    3. lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione in caso di cessazione di cui al punto 1.;
    4. soci lavoratori di cooperative escluse dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato;
    5. lavoratori agricoli

I datori di lavoro, all’atto del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa, provvedono ad informare i potenziali beneficiari della possibilità di richiedere il trattamento di cui al punto 1.

Il testo completo della comunicazione dell’Ente bilaterale è scaricabile a seguito, nei documenti allegati; il testo dell’Intesa del 21.12.2012 è scaricabile dal sito www.regione.fvg.it – sezione Ammortizzatori sociali in deroga.

(Fonti: Intesa del 21.12.2012 relativa alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013 -  circolare Ebiart n. 434/04/10 del 28 dicembre 2012)